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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 22

(aggiunto comma 2 bis da art. 14 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)

Rapporti convenzionali e appalto di servizi
1. I Comuni, anche in forma associata, possono convenzionarsi con soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, nel rispetto della normativa vigente. La Giunta regionale approva lo schema-tipo di convenzione, che i Comuni possono adottare per regolamentare i rapporti con tali soggetti.
2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ad elementi diversi, quali la qualità del progetto pedagogico, le modalità di gestione, il rapporto numerico tra educatori e bambini, le caratteristiche strutturali ed il prezzo.
2 bis. Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia e nelle convenzioni per gli stessi è inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 17 e per l'accreditamento di cui all'articolo 19.

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