LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 33
(sostituito da art. 17 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)
Coordinatori pedagogici
1. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.
2. I coordinatori pedagogici svolgono altresì compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione della qualità, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.
3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio.