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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 37

(sostituiti commi 2 4 e 7 e abrogato comma 3 da art. 21 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)

Norme transitorie e finali
1. Le norme dei Titoli II e III e la normativa di attuazione di cui all'art. 1, comma 3 si applicano alle strutture destinate ai servizi per l'infanzia di cui alla presente legge di nuova realizzazione.
2. Le strutture funzionanti al 29 gennaio 2000 devono adeguarsi a quanto previsto dal titolo II e dal titolo III della presente legge in materia di autorizzazione al funzionamento, rispettivamente entro tre anni ed entro cinque anni dall'emanazione delle relative direttive di prima attuazione.
3. abrogato
4. Per il personale in servizio al 29 gennaio 2000 valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio. Per i coordinatori pedagogici in servizio al 29 gennaio 2000 sono ritenuti validi i titoli di cui gli stessi erano in possesso in tale data.
5. Ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate dalla presente legge.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, per gli interventi di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) , continuano ad applicarsi le norme delle leggi regionali abrogate dalla presente legge, fino all'approvazione dell'apposita direttiva concernente i requisiti strutturali da emanarsi ai sensi dell'art. 1, comma 3.
7. Per i primi due anni dall'approvazione della direttiva in materia, le funzioni relative all'accreditamento possono essere esercitate dalla Regione su richiesta dei Comuni.

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