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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 15
Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia
1. La Regione, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, anche ai fini dell'implementazione delle banche dati statali, nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, tramite l'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, garantisce alla Regione, agli Enti locali ed ai soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, il più ampio accumulo e scambio delle informazioni, per permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.

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