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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 20
Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia
1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati, accreditati, e dei servizi ricreativi attivati mediante segnalazione certificata d'inizio attività.
2. A tal fine la Regione e i comuni trasmettono periodicamente alle province gli elenchi dei servizi di cui al comma 1.
3. L'elenco dei servizi registrati a livello provinciale è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione (BURERT).

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