LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 20
(sostituito da art. 16 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia
1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati, accreditati, e dei servizi ricreativi attivati mediante segnalazione certificata d'inizio attività.
2. A tal fine la Regione e i comuni trasmettono periodicamente alle province gli elenchi dei servizi di cui al comma 1.
3. L'elenco dei servizi registrati a livello provinciale è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione (BURERT).