LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 23
(sostituito da art. 18 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
Commissione tecnica distrettuale
1. Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, è istituita la Commissione tecnica distrettuale con funzioni istruttorie, a supporto delle funzioni dei comuni previste all'articolo 12, comma 1, lettera a).
2. La Commissione viene nominata dall'ente locale capofila per distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal Comitato di distretto, in base alle modalità di funzionamento stabilite dal suo regolamento.
3. All'interno della Commissione tecnica distrettuale sono rappresentate almeno le seguenti professionalità:
a) amministrativa con funzioni di presidente;
b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;
c) igienico-sanitaria, su designazione dell'azienda unità sanitaria locale competente;
d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.