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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 23
Commissione tecnica distrettuale
1. Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, è istituita la Commissione tecnica distrettuale con funzioni istruttorie, a supporto delle funzioni dei comuni previste all'articolo 12, comma 1, lettera a).
2. La Commissione viene nominata dall'ente locale capofila per distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal Comitato di distretto, in base alle modalità di funzionamento stabilite dal suo regolamento.
3. All'interno della Commissione tecnica distrettuale sono rappresentate almeno le seguenti professionalità:
a) amministrativa con funzioni di presidente;
b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;
c) igienico-sanitaria, su designazione dell'azienda unità sanitaria locale competente;
d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.

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