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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 24
Compiti della Commissione tecnica distrettuale
1. La commissione di cui all'articolo 23 ha i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in relazione all'accreditamento di servizi pubblici;
b) svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi.
2. Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento, la commissione è costituita esclusivamente dal Presidente e dalla componente pedagogica, di cui all'articolo 23, comma 3, lettere a) e b), e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.

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