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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 29
Personale
1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali. La direttiva di cui all'articolo 32 prevede per gli educatori di tutti i servizi educativi per la prima infanzia titoli di studio omogenei anche al fine di garantire la fungibilità delle prestazioni e la mobilità tra i servizi.

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