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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 32

(modificato comma 1, sostituito comma 2 da art. 26 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

Rapporto numerico tra personale e bambini
1. L'Assemblea legislativa con propria direttiva definisce il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini all'interno dei nidi d'infanzia, considerando nella determinazione di esso il numero dei bambini iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi; la presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale, in relazione al numero e alla gravità dei casi; le caratteristiche generali della struttura e i tempi di apertura; il numero complessivo degli educatori assegnati al servizio, anche al fine di garantirne un'adeguata compresenza.
2. L'Assemblea legislativa regionale con la stessa direttiva definisce altresì il rapporto numerico tra personale e bambini all'interno dei servizi domiciliari, integrativi e sperimentali di cui all'articolo 3, in relazione alle caratteristiche specifiche del servizio offerto.

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