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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 35

(aggiunto comma 3 bis da art. 19 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)

Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori
1. Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli Enti e i soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, promuovono la loro partecipazione ad attività ed iniziative di studio, di ricerca e di aggiornamento realizzate dalla Regione, dagli Enti locali, dalle Università o da centri di formazione e ricerca.
2. I soggetti gestori del servizio devono prevedere azioni formative per il personale educatore al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, al fine di facilitarne l'inserimento professionale.
3. Gli Enti e i soggetti gestori promuovono altresì la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento annuale. Nell'ambito di tale attività dovranno essere previste anche iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute.
3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di accreditamento la Regione garantisce ai coordinatori pedagogici coinvolti nell'attività istruttoria un'adeguata formazione.

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