LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 37
(sostituiti commi 2, 4 e 7 e abrogato comma 3 da art. 21 L.R. 14 aprile 2004 n. 8 , infine abrogati commi 1, 2, 4, 5 e 6 da art. 29 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
Norme transitorie e finali
1. abrogato.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. abrogato.
5. abrogato.
6. abrogato.
7. Per i primi due anni dall'approvazione della direttiva in materia, le funzioni relative all'accreditamento possono essere esercitate dalla Regione su richiesta dei Comuni.