LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
(sostituito da art. 6 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione
1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e, in particolare, dall'articolo 26 (Bambini e adolescenti disabili), i servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'integrazione dei bambini disabili, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di emarginazione.
2. I servizi educativi per la prima infanzia, le aziende USL e i comuni individuano forme specifiche di collaborazione al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale e di realizzare interventi di educazione alla salute, conformemente alle disposizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 1, comma 3.