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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Titolo I
OGGETTO DELLA LEGGE, FINALITÀ DEI SERVIZI E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE
Art. 1

(sostituiti commi 2 e 3 e aggiunto comma 3 bis da art. 1 L.R. 14 aprile 2004 n. 8, poi modificati commi 3 e 3 bis da art. 1 L.R 22 giugno 2012 n. 6

Finalità e modalità attuative
1. La Regione riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perché essi siano rispettati come persone.
2. La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei livelli essenziali stabiliti con legge dello Stato.
3. L'Assemblea legislativa, con una o più direttive, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui all'articolo 18.
3 bis. Nelle medesime direttive l'Assemblea legislativa stabilisce norme specifiche per i servizi sperimentali.
Art. 2
Nidi d'infanzia
1. I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
2. I nidi hanno finalità di:
a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi.
4. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.
Art. 3
Altri servizi educativi
1. Al fine di garantire, anche nei luoghi di lavoro, risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi per la prima infanzia:
a) servizi domiciliari, che privilegiano il rapporto personalizzato di piccolo gruppo;
b) servizi integrativi, che prevedono modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, per l'accoglienza di bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti;
c) servizi sperimentali, per far fronte a emergenti bisogni o in particolari situazioni sociali e territoriali.
2. Fanno parte del sistema integrato dell'offerta di cui all'articolo 4 le iniziative autonome delle famiglie disponibili a stare in rete con i servizi di cui alla presente legge, anche tramite il coinvolgimento del coordinatore pedagogico.
3. La direttiva di cui all'articolo 1, comma 3, definisce le tipologie e le caratteristiche dei servizi di cui al presente articolo. La stessa direttiva stabilisce la procedura per il riconoscimento della sperimentalità dei servizi.
Art. 4
Sistema integrato e offerta diffusa di servizi educativi per la prima infanzia
1. I nidi d'infanzia e i servizi educativi di cui all'articolo 3, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.
2. La Regione promuove azioni e programmi per la messa in rete dei servizi all'infanzia, per la stipula di convenzioni tra comuni limitrofi, in particolare quelli in zona montana, per l'utilizzo degli asili nido e che favoriscano la più ampia scelta di servizi e orari di apertura. Di tali azioni e programmi sarà tenuto conto nelle linee d'indirizzo e nei criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).
3. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali, nonché tramite quanto specificamente indicato agli articoli 6 e 8. La Regione e gli enti locali promuovono inoltre l'integrazione e la collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia.
4. La Regione e gli enti locali promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con le altre agenzie educative, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.
Art. 5
Gestione dei servizi
1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
a) dai Comuni, anche in forma associata;
b) da altri soggetti pubblici;
c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni;
d) da soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;
e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.
Art. 6

(aggiunto comma 2 bis e modificata lett. b del comma 3 da art. 5 L.R. 14 aprile 2004 n. 8 , poi sostituito comma 1, modificati commi 2 e 2 bis da art. 5 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi
1. Nei nidi d'infanzia e nei servizi di cui all'articolo 3 pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e promuovono la multiculturalità.
2. L'accesso ai servizi integrativi e sperimentali è aperto prioritariamente ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età; può essere esteso anche a utenti fino ai sei anni o di età superiore, con un adeguato progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la fascia d'età fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla relativa direttiva.
2 bis Nei nidi aziendali e interaziendali che usufruiscono di finanziamenti pubblici è consentito l'accesso anche a bambini i cui genitori non prestano la propria opera presso l'azienda beneficiaria. Le modalità dell'accesso sono stabilite con apposite convenzioni. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino all'età scelta dalla famiglia per il passaggio alla scuola dell'ìnfanzia
3. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5, devono essere previsti:
a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;
b) la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio- economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa ... in materia di condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.
Art. 7
Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione
1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e, in particolare, dall'articolo 26 (Bambini e adolescenti disabili), i servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'integrazione dei bambini disabili, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di emarginazione.
2. I servizi educativi per la prima infanzia, le aziende USL e i comuni individuano forme specifiche di collaborazione al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale e di realizzare interventi di educazione alla salute, conformemente alle disposizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 1, comma 3.
Art. 8
Partecipazione e trasparenza
1. I soggetti gestori assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.
2. I soggetti gestori assicurano inoltre la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione.
3. I Comuni garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.
Art. 9
Servizi ricreativi e di conciliazione
1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini di età inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute.
2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la segnalazione certificata di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.
3. In caso di mancata segnalazione, il comune competente può ordinare la sospensione dell'attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.
4. I comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e la corretta utilizzazione dei servizi di cui al comma 1.
5. I servizi conciliativi, quali iniziative autonome delle famiglie di cui all'articolo 3, comma 2, possono essere sostenuti dai comuni anche tramite l'istituzione di appositi albi di personale.
Art. 10

(già sostituiti lett. a) del comma 1 e del comma 2 e modificato comma 3 da art. 6 L.R. 14 aprile 2004 n. 8, in seguito aggiunto art. 3 bis da art. 39 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20 , infine modificato comma 1 e sostituita lett. a) comma 2 da art. 8 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

Funzioni della Regione
1. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, che definisce:
a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali;
b) le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori;
c) le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca, formazione dei coordinatori pedagogici di cui all'art. 33, di documentazione, di monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali.
2. La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui al comma 1:
a) adotta la delibera di programma per i finanziamenti in conto capitale e il relativo riparto;
b) attua annualmente il programma di cui al comma 1 per le spese correnti e, in conformità ad esso, approva il riparto dei fondi a favore delle Province.
3. Nell'ambito delle iniziative cui al comma 1, lettera c), la Regione può inoltre attuare direttamente progetti di interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale ed internazionale. La Regione rilascia altresì ai soggetti gestori l'accreditamento di cui all'articolo 18, secondo quanto previsto all'articolo 37, comma 7.
3 bis La Giunta regionale, sentita la competente Commissione dell'Assemblea legislativa, può concedere alle Province contributi straordinari, per spese di investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare all'aumento di posti nei servizi educativi per la prima infanzia, volti a riequilibrare l'offerta educativa degli ambiti provinciali al di sotto della media regionale.
Art. 11

(sostituito comma 1 e aggiunto comma 1 bis da art. 7 L.R. 14 aprile 2004 n. 8 , poi abrogata lett. b) comma 1 da art. 9 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

Funzioni delle Province
1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 10, comma 1, approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di norma triennale, e i piani annuali, che comprendono gli interventi di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici, garantendo il coordinamento con gli interventi previsti dalla normativa in materia di tutela e di promozione di diritti e opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) abrogata.
c) provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio provinciale.
1. bis Le Province trasmettono alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali di parte corrente e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e provinciale.
Art. 12

(aggiunta lett. d bis) al comma 1 da art. 8 L.R. 14 aprile 2004 n. 8 , poi modificata lett. e) comma 1 da art. 10 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

Funzioni dei Comuni
1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:
a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture, nonché sui servizi ricreativi di cui all'art. 9;
b) concedono l'accreditamento fermo restando quanto previsto dall'art. 37 comma 7;
c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;
d) formulano anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio territorio ai fini dell'elaborazione del programma provinciale di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);
d bis) richiedono alle Province la concessione dei contributi in conto capitale indicati all'articolo 14, comma 2;
e) attuano, con il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici, interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;
f) promuovono, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore.
Art. 13

(modificati commi 1 e 2 da art. 11 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

Compiti delle Aziende Unità Sanitarie Locali
1. Le Aziende Unità Sanitarie Locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi ... per la prima infanzia.
2. Le Aziende individuano altresì forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'articolo 7.
Art. 14
Interventi ammessi a contributo e beneficiari
1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui all'articolo 10 e dei programmi provinciali di cui all'articolo 11, assegna alle province:
a) i fondi per il riparto di cui ai commi 2 e 5;
b) le risorse per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'articolo 34.
2. I fondi regionali per spese di investimento relativi a interventi di manutenzione straordinaria, nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi, sono erogati dalle province:
a) ai comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il comune interessato;
b) a soggetti privati, sentito il comune interessato.
3. Gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.
4. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2, lettera b), sono revocati, con le modalità indicate all'articolo 28, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se l'autorizzazione è revocata.
5. Nell'ambito dei programmi provinciali i fondi regionali per spese correnti sono erogati dalle province ai soggetti gestori, singoli o associati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali.
6. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione dei fondi di cui al presente articolo, nonché le aree di intervento dei progetti regionali di cui all'articolo 10, commi 3 e 3 bis.
Art. 15
Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia
1. La Regione, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, anche ai fini dell'implementazione delle banche dati statali, nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, tramite l'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, garantisce alla Regione, agli Enti locali ed ai soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, il più ampio accumulo e scambio delle informazioni, per permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.

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