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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1

NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Titolo III
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA E DELLA STRUTTURA
Art. 25
Caratteristiche generali dell'area
1. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica i comuni programmano il fabbisogno e individuano le aree da destinare ai servizi per la prima infanzia, avendo come riferimento il quadro conoscitivo e le ipotesi di sviluppo contenute nel documento preliminare di cui all'articolo 32 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).
2. I servizi educativi devono essere ubicati in aree accessibili, soleggiate, idonee morfologicamente, adeguatamente protette da fonti di inquinamento, di norma caratterizzate dalla presenza di zone verdi. I servizi devono essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini, salvi casi particolari individuati nella direttiva di cui all'articolo 1, comma 3.
Art. 26
Integrazione tra servizi
1. Negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare devono essere favoriti interventi per l'integrazione e la continuità tra servizi educativi per la prima infanzia, scuole dell'infanzia e primarie, e servizi sociali e sanitari, ponendo particolare attenzione all'accessibilità al servizio, al sistema della mobilità, sicurezza e delle aree verdi, alla qualità architettonica e alla sostenibilità edilizia.
Art. 27
Criteri per la progettazione delle strutture
1. La progettazione delle strutture e degli spazi aperti che ospitano servizi educativi per la prima infanzia si realizza prendendo a riferimento il progetto pedagogico dalle fasi iniziali fino all'attivazione del servizio.
2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere a requisiti di fruibilità, sicurezza, igiene, salute e benessere, protezione dal rumore, risparmio energetico e sostenibilità ambientale previsti dalla legislazione statale, regionale, e negli strumenti di pianificazione urbanistica.
Art. 28

(sostituito da art. 16 L.R. 14 aprile 2004 n. 8 , poi ancora sostituito da art. 37 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21 , modificato comma 5 da art. 23 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale
1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia oggetto di finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici anni. Nel caso di finanziamenti concessi a soggetti privati a norma dell'articolo 14, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione è di durata ventennale.
2. La Regione, su richiesta del soggetto beneficiario, può autorizzare, qualora sia più opportuna o funzionale in relazione alle esigenze della programmazione territoriale, una diversa destinazione dell'edificio già vincolato, nell'ambito dei servizi educativi, scolastici o sociali per l'infanzia o l'adolescenza, ferma restando la durata del vincolo stesso.
3. La Regione può altresì, su richiesta del soggetto beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della scadenza, qualora non sia più opportuna in relazione all'interesse pubblico l'originaria finalizzazione dell'immobile. In tale caso la Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo e all'ammontare del contributo erogato, la quota parte dello stesso che il soggetto beneficiario deve restituire alla Regione.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate con atto della Giunta regionale, acquisito il parere positivo della Provincia.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

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