LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 30
(modificati commi 1 e 3 da art. 25 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
Compiti del personale
1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura e educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione e al funzionamento del servizio. In particolare, per quanto riguarda i servizi integrativi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) gli educatori agevolano la comunicazione tra i genitori e promuovono il loro ruolo attivo.
2. Oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio. Nei nidi d'infanzia gli addetti ai servizi generali svolgono anche i compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione del vitto.
3. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.