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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 2

MODIFICHE ALLA L.R. N. 26 DEL 24 AGOSTO 1987 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE STAZIONI SCIISTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 2000

Art. 5
Disposizioni transitorie
1. La Giunta regionale predispone l'atto di cui al comma 2 dell'art. 4 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e stabilisce il termine per la presentazione delle domande di contributo.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, ancorchè modificate o abrogate.

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