Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 2

MODIFICHE ALLA L.R. N. 26 DEL 24 AGOSTO 1987 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE STAZIONI SCIISTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 2000

Art. 1
1.
L'art. 2 della L.R. 24 agosto 1987 n. 26 è sostituito dal seguente:
" Art. 2
Interventi regionali.
1. La Regione concorre alla qualificazione degli impianti e delle stazioni di cui all'art. 1 mediante contributi per gli interventi riguardanti:
a) la sistemazione ambientale delle aree interessate da impianti di risalita, piste di discesa e di fondo, nonchè i relativi piazzali e le strade di servizio, mediante interventi finalizzati alla realizzazione delle opere di regolazione idraulica, piantumazioni e inerbimenti, nonchè all'adeguamento delle piste ai requisiti tecnici di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 1;
b) le revisioni generali e speciali obbligatorie degli impianti a fune, nonchè interventi di potenziamento degli impianti di innevamento;
c) altri interventi sugli impianti, le attrezzature e gli immobili nonchè sistemazioni ambientali ad essi strettamente connesse ricomprese in un unico progetto integrato.
2. Gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, realizzati sulla base del progetto integrato, devono produrre, nell'ambito complessivo della stazione sciistica nella quale sono inseriti, uno o più dei seguenti effetti:
a) l'aumento del volume e della qualità del servizio offerto;
b) la riduzione dei costi di esercizio degli impianti;
c) la riduzione dell'impatto ambientale;
d) la razionalizzazione del sistema degli impianti esistenti, anche attraverso sostituzione o soppressione di singoli impianti " .

Espandi Indice