LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 2
MODIFICHE ALLA L.R. N. 26 DEL 24 AGOSTO 1987 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE STAZIONI SCIISTICHE
(Legge di pura modifica.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 2000
Art. 2
Modifica all'art. 3 della L.R. n. 26 del 1987
1.
L'art. 3 della L.R. 24 agosto 1987, n. 26 è sostituito dal seguente:
" Art. 3
Tipologie dei contributi
1. Gli interventi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2 sono finanziati con contributi in conto capitale in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Gli interventi previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 sono finanziati con contributi in conto interessi attualizzati con abbattimento massimo del settanta per cento del tasso di riferimento " .