Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 2

MODIFICHE ALLA L.R. N. 26 DEL 24 AGOSTO 1987 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE STAZIONI SCIISTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 2000

Art. 3
1.
L'art. 4 della L.R. n. 26 del 1987 è sostituito dal seguente:
" Art. 4
Soggetti beneficiari e modalità di erogazione dei contributi
1. Possono usufruire del contributo regionale i soggetti pubblici e privati che siano proprietari degli impianti o delle relative aree, ivi comprese le piste, ovvero gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio.
2. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione in materia di turismo, definisce le priorità ed i criteri di valutazione per l'ammissione al contributo e le caratteristiche specifiche dei contributi, con particolare riferimento a:
a) tipi di iniziative da ammettere a contributo;
b) importi minimi e massimi di spesa ammissibile;
c) modalità e termini di presentazione delle domande;
d) procedure di erogazione e rendicontazione dei finanziamenti;
e) condizioni per il convenzionamento ai sensi del successivo comma 5.
3. Sulla base delle domande pervenute, la Giunta regionale predispone il programma degli interventi ammessi a contributo.
4. La Regione può avvalersi, previa intesa, delle Province o delle Comunità Montane per l'espletamento dell'istruttoria delle domande e dei successivi accertamenti, sopralluoghi e perizie necessari ai fini dell'erogazione dei contributi. La Regione può altresì conferire dette attività anche ad altri soggetti o enti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3.
5. La Regione, con riferimento agli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, previa convenzione, può affidare, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 3 del 1999, l'istruttoria e l'erogazione dei contributi in conto interessi attualizzati previsti dal programma regionale di cui al comma 3 all'Istituto per il Credito Sportivo, o ad altro Istituto di Credito. "

Espandi Indice