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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 2

MODIFICHE ALLA L.R. N. 26 DEL 24 AGOSTO 1987 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE STAZIONI SCIISTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 2000

INDICE

Art. 1 - Modifica all'art. 2 della L.R. n. 26 del 1987
Art. 2 - Modifica all'art. 3 della L.R. n. 26 del 1987
Art. 3 - Modifica all'art. 4 della L.R. n. 26 del 1987
Art. 4 - Modifica all'art. 5 e abrogazione dell'art. 6 della L.R. n. 26 del 1987
Art. 5 - Disposizioni transitorie
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'art. 2 della L.R. 24 agosto 1987 n. 26 è sostituito dal seguente:
" Art. 2
Interventi regionali.
1. La Regione concorre alla qualificazione degli impianti e delle stazioni di cui all'art. 1 mediante contributi per gli interventi riguardanti:
a) la sistemazione ambientale delle aree interessate da impianti di risalita, piste di discesa e di fondo, nonchè i relativi piazzali e le strade di servizio, mediante interventi finalizzati alla realizzazione delle opere di regolazione idraulica, piantumazioni e inerbimenti, nonchè all'adeguamento delle piste ai requisiti tecnici di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 1;
b) le revisioni generali e speciali obbligatorie degli impianti a fune, nonchè interventi di potenziamento degli impianti di innevamento;
c) altri interventi sugli impianti, le attrezzature e gli immobili nonchè sistemazioni ambientali ad essi strettamente connesse ricomprese in un unico progetto integrato.
2. Gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, realizzati sulla base del progetto integrato, devono produrre, nell'ambito complessivo della stazione sciistica nella quale sono inseriti, uno o più dei seguenti effetti:
a) l'aumento del volume e della qualità del servizio offerto;
b) la riduzione dei costi di esercizio degli impianti;
c) la riduzione dell'impatto ambientale;
d) la razionalizzazione del sistema degli impianti esistenti, anche attraverso sostituzione o soppressione di singoli impianti " .
Art. 2
1.
L'art. 3 della L.R. 24 agosto 1987, n. 26 è sostituito dal seguente:
" Art. 3
Tipologie dei contributi
1. Gli interventi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2 sono finanziati con contributi in conto capitale in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Gli interventi previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 sono finanziati con contributi in conto interessi attualizzati con abbattimento massimo del settanta per cento del tasso di riferimento " .
Art. 3
1.
L'art. 4 della L.R. n. 26 del 1987 è sostituito dal seguente:
" Art. 4
Soggetti beneficiari e modalità di erogazione dei contributi
1. Possono usufruire del contributo regionale i soggetti pubblici e privati che siano proprietari degli impianti o delle relative aree, ivi comprese le piste, ovvero gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio.
2. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione in materia di turismo, definisce le priorità ed i criteri di valutazione per l'ammissione al contributo e le caratteristiche specifiche dei contributi, con particolare riferimento a:
a) tipi di iniziative da ammettere a contributo;
b) importi minimi e massimi di spesa ammissibile;
c) modalità e termini di presentazione delle domande;
d) procedure di erogazione e rendicontazione dei finanziamenti;
e) condizioni per il convenzionamento ai sensi del successivo comma 5.
3. Sulla base delle domande pervenute, la Giunta regionale predispone il programma degli interventi ammessi a contributo.
4. La Regione può avvalersi, previa intesa, delle Province o delle Comunità Montane per l'espletamento dell'istruttoria delle domande e dei successivi accertamenti, sopralluoghi e perizie necessari ai fini dell'erogazione dei contributi. La Regione può altresì conferire dette attività anche ad altri soggetti o enti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3.
5. La Regione, con riferimento agli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, previa convenzione, può affidare, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 3 del 1999, l'istruttoria e l'erogazione dei contributi in conto interessi attualizzati previsti dal programma regionale di cui al comma 3 all'Istituto per il Credito Sportivo, o ad altro Istituto di Credito. "
Art. 4
Modifica all'art. 5 e abrogazione dell'art. 6 della L.R. n. 26 del 1987
1.
L'art. 5 della L.R. 24 agosto 1987, n. 26 è sostituito dal seguente:
" Art. 5
Cumulo dei contributi
1. I contributi di cui alla presente legge non possono essere cumulati con altri contributi concessi per le stesse opere in base ad altre disposizioni regionali, statali e dell'Unione Europea " .
Art. 5
Disposizioni transitorie
1. La Giunta regionale predispone l'atto di cui al comma 2 dell'art. 4 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e stabilisce il termine per la presentazione delle domande di contributo.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, ancorchè modificate o abrogate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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