LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 2
MODIFICHE ALLA L.R. N. 26 DEL 24 AGOSTO 1987 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE STAZIONI SCIISTICHE
(legge di pura modifica poi abrogata da art. 13 L.R. 1 agosto 2002 n. 17)
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge: