LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 2000
Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge vengono definite e disciplinate le attività professionali turistiche di accompagnamento in attuazione e nel rispetto delle normative statali e comunitarie.