Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 13/12/2011 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 03/02/2000
LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 2000
Art. 12
Disposizioni finali
1. La presente legge non si applica a coloro che conseguono la qualifica prevista dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394
, relativa all'istituzione e alla disciplina dei parchi nazionali.
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2. L'elenco di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di interprete turistico ai sensi della L.R. 16 giugno 1981, n. 17 resta valido nonostante l'abrogazione della legge stessa.
3. I diplomi di abilitazione alle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico, conseguiti ai sensi della L.R. n. 17 del 1981, continuano ad essere titolo abilitante a tali professioni anche a seguito dell'entrata in vigore della presente legge.