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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 2000

Art. 8
Sanzioni amministrative
1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da lire 1.000.000 a lire 6.000.000, per l'esercizio dell'attività di guida turistica, di accompagnatore turistico e di guida ambientale-escursionistica senza possesso della relativa abilitazione;
b) da lire 100.000 a lire 600.000, per la mancata esibizione del tesserino;
c) da lire 2.000.000 a lire 12.000.000, per le imprese turistiche che si avvalgono di soggetti non abilitati all'esercizio di una professione turistica di accompagnamento.
2. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni a titolo di copertura delle spese di gestione delle funzioni di vigilanza e controllo.

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