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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 5

EVENTI CALAMITOSI DEGLI ANNI 1994, 1996, 1997 E 1999 IN EMILIA-ROMAGNA. D.L.132/1999 Sito esterno CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 226/1999 Sito esterno ED ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 2000

Art. 4
Interventi a favore di immobili con fruizione pubblica, danneggiati dall'evento sismico del 7 luglio 1999 nei Comuni di Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Montese e Polinago, in provincia di Modena
1. La Giunta regionale, a seguito dell'accertamento dei danni effettuato dalle proprie strutture sulla base di criteri già adottati in circostanze analoghe, approva il programma degli interventi per la riparazione dei danni con miglioramento sismico agli immobili con fruizione pubblica sensibilmente colpiti dall'evento sismico del 7 luglio 1999 nei comuni di Lama Mocogno, Montese, Pavullo nel Frignano e Polinago in provincia di Modena.
2. Il programma indica il contributo di spesa regionale per ogni singolo intervento con eventuali priorità derivate anche dall'importanza e intensità d'uso degli stessi immobili, individua i soggetti attuatori e i tempi, nonché determina le procedure di attuazione degli interventi comprensive di prescrizioni tecniche e parametri economici.
3. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti attuatori, può completare la previsione programmatica degli interventi con l'indicazione di altre risorse rese disponibili dagli stessi soggetti attuatori ed evidenziate come cofinanziamenti.
4. Al complessivo contributo di spesa regionale di cui al comma 2 si provvede con apposito stanziamento definito in sede di approvazione della legge annuale di bilancio per l'esercizio 2000 e poliennale 2000-2002.

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