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LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 5

EVENTI CALAMITOSI DEGLI ANNI 1994, 1996, 1997 E 1999 IN EMILIA-ROMAGNA. D.L.132/1999 Sito esterno CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 226/1999 Sito esterno ED ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 2000

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Interventi pubblici per eventi alluvionali, dissesti idrogeologici ed eventi sismici dell'ottobre 1996
Art. 3 - Contributi a favore di soggetti privati per danni ad immobili, cagionati da frane nei Comuni di S. Benedetto Val di Sambro,nel 1994, e di Pellegrino Parmense, nel 1997
Art. 4 - Interventi a favore di immobili con fruizione pubblica, danneggiati dall'evento sismico del 7 luglio 1999 nei Comuni di Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Montese e Polinago, in provincia di Modena
Art. 5 - Sostituzione comma 2 dell'art. 1 L. R. 3 luglio 1998, n. 24
Art. 6 - Collaborazione tra Enti Pubblici
Art. 7 - Norma finanziaria
Art. 8 - Urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. Le disposizioni della presente legge sono volte, in attuazione degli articoli 5 e 7 del D.L.13 maggio 1999, n.132 Sito esterno, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 Sito esterno, alla realizzazione ed al completamento degli interventi strutturali di emergenza già avviati nella Regione Emilia-Romagna in attuazione del D.L. n. 6 del 1998 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998 Sito esterno, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il completamento del programma di interventi sugli edifici pubblici e di culto, di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), dello stesso D.L. n. 6 del 1998 Sito esterno, convertito, con modificazioni dalla legge n.61 del 1998 Sito esterno.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 i soggetti attuatori si avvalgono delle procedure di cui all'art. 14, commi da 1 a 9 e 11 del D.L. n. 6 del 1998 Sito esterno, convertito, con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998 Sito esterno.
Art. 2
Interventi pubblici per eventi alluvionali, dissesti idrogeologici ed eventi sismici dell'ottobre 1996
1. I programmi degli interventi pubblici di cui all'articolo 1, sono approvati dalla Giunta regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 24.
2. Alla attuazione del programma per la realizzazione ed il completamento degli interventi di emergenza già avviati nei territori della Regione, colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio, ottobre e dicembre 1996, nonché per il riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza della costa e delle reti idrauliche, si provvede con i finanziamenti statali di cui ai commi 1 e 3 bis dell'art. 7 del D.L.132/1999 Sito esterno convertito con modificazioni dalla L. 226/1999 Sito esterno, con l'utilizzazione delle eventuali economie di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 24/1998 e con un concorso finanziario della Regione Emilia-Romagna il cui ammontare sarà definito in sede di approvazione della legge annuale di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e poliennale 2000-2002.
3. Alla attuazione del programma di completamento degli interventi su edifici pubblici e di culto già avviati nei territori della Regione, interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996, si provvede con i finanziamenti di cui ai commi 1 e 3 bis dell'art. 7 del D.L. 132/1999 Sito esterno convertito con modificazioni dalla L. 226/1999 Sito esterno, nei limiti di spesa che verranno fissati dalla Giunta regionale.
4. Per il ripristino dei danni, aggravati dall'evento sismico dei giorni 15 e 16 ottobre 1996, con miglioramento sismico della chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in frazione di Montale, comune di Castelnuovo Rangone,è concesso un concorso finanziario, il cui ammontare sarà definito in sede di approvazione della legge annuale di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e poliennale 2000-2002. Per la realizzazione di tutte le attività finalizzate all'attuazione dell'intervento devono essere osservate le procedure di cui all'allegato B della deliberazione di Giunta regionale n. 984 del 1999 e successive modifiche.
Art. 3
Contributi a favore di soggetti privati per danni ad immobili, cagionati da frane nei Comuni di S. Benedetto Val di Sambro,nel 1994, e di Pellegrino Parmense, nel 1997
1. Nei territori dei Comuni di S. Benedetto Val di Sambro e di Pellegrino Parmense colpiti da eventi franosi rispettivamente nel giugno 1994 e nel gennaio 1997, sono concessi contributi a soggetti privati secondo le modalità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 24, nei limiti dei finanziamenti che verranno autorizzati con la legge annuale di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e pluriennale 2000-2002.
Art. 4
Interventi a favore di immobili con fruizione pubblica, danneggiati dall'evento sismico del 7 luglio 1999 nei Comuni di Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Montese e Polinago, in provincia di Modena
1. La Giunta regionale, a seguito dell'accertamento dei danni effettuato dalle proprie strutture sulla base di criteri già adottati in circostanze analoghe, approva il programma degli interventi per la riparazione dei danni con miglioramento sismico agli immobili con fruizione pubblica sensibilmente colpiti dall'evento sismico del 7 luglio 1999 nei comuni di Lama Mocogno, Montese, Pavullo nel Frignano e Polinago in provincia di Modena.
2. Il programma indica il contributo di spesa regionale per ogni singolo intervento con eventuali priorità derivate anche dall'importanza e intensità d'uso degli stessi immobili, individua i soggetti attuatori e i tempi, nonché determina le procedure di attuazione degli interventi comprensive di prescrizioni tecniche e parametri economici.
3. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti attuatori, può completare la previsione programmatica degli interventi con l'indicazione di altre risorse rese disponibili dagli stessi soggetti attuatori ed evidenziate come cofinanziamenti.
4. Al complessivo contributo di spesa regionale di cui al comma 2 si provvede con apposito stanziamento definito in sede di approvazione della legge annuale di bilancio per l'esercizio 2000 e poliennale 2000-2002.
Art. 5
1.
Il comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 24 del 1998 è così sostituito:
"2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 lettere a) e b) i soggetti attuatori possono avvalersi delle procedure di cui all'art. 14, commi da 1 a 9 della legge statale, nonché del comma 14 dell'articolo medesimo limitatamente alla facoltà di avvalersi, nei limiti temporali ivi indicati, di liberi professionisti o, mediante convenzioni, di Università di Enti Pubblici di ricerca. "
Art. 6
Collaborazione tra Enti Pubblici
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione lavori e agli incarichi di supporto tecnico ed amministrativo alle attività del Responsabile unico del procedimento relative ai lavori di cui alla L.R. n. 24 del 1998 ed alla presente legge possono essere espletate anche da organismi di altre Pubbliche Amministrazioni, quali Province, Comuni, Comunità lontane e Consorzi di Bonifica, previa stipula di apposita convenzione.
Art. 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, nelle parti entrate e spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanzia menti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio, a norma di quanto disposto al comma 1 art. 11 della legge regionale 31/1977 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 8
Urgenza
1. La presente legge dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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