Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/05/2016
2. Testo Coordinato18/07/2014
3. Testo Coordinato30/07/2013
4. Testo Coordinato23/12/2010
5. Testo Coordinato30/11/2009
6. Testo Coordinato07/07/2009
7. Testo Coordinato27/07/2005
8. Testo Coordinato28/12/2004
9. Testo Coordinato18/12/2003
10. Testo Coordinato04/06/2003
11. Testo Originale27/03/2000

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/07/2007

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2007 n. 16

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)

Art. 37
1.
All'art. 48, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
"2. L'uso dei falchi è consentito qualora appartengano a specie riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. L'uso dell'arco non è consentito.
3. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte delle Province e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica. " .

Espandi Indice