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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 24 del 18 febbraio 2000

Art. 26
Sostituzione dell'art. 36 della L.R. 8/1994
1.
L'art. 36 è sostituito con il seguente:
"Art. 36
Modalità di iscrizione
1. Il cacciatore avente diritto ai sensi del comma 3 dell'art. 35, presenta la domanda di iscrizione al Comitato direttivo dell'ATC. L'iscrizione si intende rinnovata qualora il cacciatore non rinunci entro il termine indicato nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1. Il cacciatore che intenda iscriversi ad un ATC diverso da quello di residenza, presenta domanda al Comitato direttivo dell'ATC prescelto. Il Comitato direttivo, soddisfatte le esigenze dei cacciatori aventi diritto ai sensi dell'art. 35, comma 3, attribuisce i residui posti disponibili ai cacciatori che hanno fatto richiesta di iscrizione all'ATC come primo ambito territoriale di caccia, nel rispetto delle priorità previste all'art. 35, comma 4.
2. L'elenco dei cacciatori iscritti viene trasmesso annualmente alla Provincia e al Comune di residenza che annota l'ATC assegnato al cacciatore e l'opzione della forma di caccia prescelta sul tesserino regionale di caccia all'atto del rilascio.
3. Il Comitato direttivo dell'ATC deve motivare l'eventuale rigetto della domanda e comunicarlo all'interessato che può presentare ricorso alla Provincia, il cui giudizio è definitivo. " .

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