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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 24 del 18 febbraio 2000

Art. 37
1.
All'art. 48, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
"2. L'uso dei falchi è consentito qualora appartengano a specie riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. L'uso dell'arco non è consentito.
3. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte delle Province e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica. " .

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