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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 24 del 18 febbraio 2000

Art. 49
Disposizioni transitorie e finali
1.
Al comma 9 dell'art. 19, 2 dell'art. 22, 1 dell'art. 26, alla rubrica dell'art. 27 e del capo V, al comma 1 dell'art. 51 e al 7 dell'art. 53 della L.R. 8/1994 la parola
" selvaggina "
è sostituita con le parole
" fauna selvatica " .
2.
Gli articoli 28 e 38, nonchè il comma 3 dell'art. 26 ed i commi 2 e 4 dell'art. 44 della L.R. 8/1994 sono abrogati.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il comma 3 dell'art. 26 della LR 8/1994 continua ad applicarsi fino all'emanazione delle direttive di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 62 della L.R. 8/1994 come modificato dalla presente legge.
4. La perimetrazione degli ATC esistente alla data di entrata in vigore della presente legge si intende con fermata qualora la Provincia non abbia provveduto alla revisione entro novanta giorni da tale data.
5. Restano salvi i diritti acquisiti dai cacciatori a norma dei commi 2 e 3 dell'art. 35 della L.R. 8/1994.
6. Sono fatte salve le autorizzazioni di aziende venatorie rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
7. La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2000.

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