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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/12/2023
2. Testo Coordinato29/07/2022
3. Testo Coordinato28/12/2021
4. Testo Coordinato06/11/2019
5. Testo Coordinato27/12/2017
6. Testo Coordinato18/07/2017
7. Testo Coordinato23/12/2016
8. Testo Coordinato29/07/2016
9. Testo Coordinato30/05/2016
10. Testo Coordinato26/02/2016
11. Testo Coordinato20/12/2013
12. Testo Coordinato25/07/2013
13. Testo Coordinato28/07/2011
14. Testo Coordinato26/07/2011
15. Testo Coordinato03/02/2009
16. Testo Coordinato27/07/2007
17. Testo Coordinato22/12/2005
18. Testo Originale18/02/1994

Data di pubblicazione della legge modificante : 18/02/2000

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 24 del 18 febbraio 2000

Art. 27
Integrazione della L.R. 8/1994
1.
Dopo l'art. 36 è inserito il seguente articolo:
"Art. 36 bis
Regolazione dei processi di mobilità controllata per l'attività venatoria
1. In Emilia-Romagna è consentito esercitare la caccia alla fauna migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalità ed alle specie consentite dai calendari venatori regionale e provinciali, al di fuori dell'ATC di appartenenza per un massimo di quindici giorni, dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria.
2. La Regione, con il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 35, sentite le organizzazioni professionali agricole, nonchè le associazioni di cui al comma 1 dell'art. 10, definisce le modalità per individuare il numero dei posti disponibili per ogni ATC, l'accesso agli ATC prescelti e l'eventuale corrispettivo che i cacciatori devono versare a fronte degli impegni di organizzazione.
3. Dei posti disponibili in ogni ATC, una percentuale è riservata ai cacciatori iscritti in altri ATC della stessa Provincia, mentre i restanti posti vengono assegnati ai cacciatori iscritti in altri ATC della Regione, fatta salva una quota riservata alla Regione per scambi interregionali.
4. In Emilia-Romagna è altresì consentito esercitare la caccia agli ungulati al di fuori dell'ATC di appartenenza secondo tempi e modalità previsti dall'art. 56 e dal Regolamento regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia- Romagna, previa domanda all'ATC interessato nei termini previsti nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1. " .

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