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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2007 n. 16

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)

Art. 15
Sostituzione dell'art. 18 della L.R. 8/1994
1.
L'art. 18 è sostituito dal seguente:
"Art. 18
Fondo per i danni
1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 17, con riferimento alle zone di protezione di cui all'art. 19, gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 17 e alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo, con riferimento ai parchi, alle riserve naturali e alle aree contigue dove non è consentito l'esercizio venatorio, ivi compresi gli interventi di prevenzione, gravano sull'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale previsto dall'art. 64; la loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione2.
2. Delle risorse previste dal comma 1, una quota viene preventivamente ripartita fra le Province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attività agricole ivi esercitate, mentre la restante quota viene ripartita a conguaglio delle spese per i contributi per l'indennizzo dei danni di cui all'art. 17, comma 2, lettere a) e b). " .

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