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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2007 n. 16

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)

Art. 21
Sostituzione dell'art. 30 della L.R. 8/1994
1.
L'art. 30 è sostituito con il seguente:
"Art. 30
Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC)
1. La Provincia, sentita la commissione di cui al comma 2 dell'art. 10, definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia, di cui all'art. 14, comma 1 della legge statale, con riferimento:
a) ai confini naturali o alle opere rilevanti;
b) ai comprensori omogenei di gestione faunistica;
c) alle esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio provinciale.
2. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza dei piani faunistico-venatori provinciali, entro trenta giorni dall'approvazione degli stessi, e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali.
3. La perimetrazione tiene conto dell'esigenza di conservare l'unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali di dimensione interprovinciale. Gli ATC comprendenti territori di più province sono perimetrati con provvedimento assunto d'intesa fra le Province contigue.
4. Gli ATC hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale.
5. Gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati da proporre alla Provincia per l'approvazione.
6. I confini degli ATC sono indicati con tabelle esenti da tasse, di colore arancione, collocate nei punti di discontinuità delle opere, quali strade, canali e ferrovie o dei confini naturali che li delimitano, e nelle aree di accesso.
7. Il tabellamento degli ATC è effettuato a cura del Comitato direttivo dell'ATC stesso ed è controllato dalla Provincia. " .

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