LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)
Art. 31
Modifiche dell'art. 41 della L.R. 8/1994
1.
All'art. 41, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
"2 bis. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nel centro privato.
2 ter. La Provincia, per motivate esigenze tecniche, qualora si renda necessario includere nell'area del centro privato terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso richiesto per iscritto dei proprietari o conduttori, può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo, con il medesimo provvedimento, la misura e le modalità di pagamento dell'indennità dovuta ai proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie del centro privato medesimo. " .