LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)
Art. 32
Modifiche dell'art. 43 della L.R. 8/1994
1.
All'art. 43 il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Provincia autorizza, sentito l'INFS, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, a norma dell'art. 16 della legge statale, nei limiti, con la densità e la collocazione territoriale indicati dal piano faunistico- venatorio provinciale, da calcolarsi sulla base della superficie agro-silvo-pastorale come individuata con gli indirizzi di cui all'art. 5, così da garantire una pluralità di utilizzazione faunistico-venatoria del territorio. Qualora l'istanza di istituzione riguardi territori ricadenti sotto la competenza di Province diverse, l'autorizzazione all'istituzione compete alla Provincia nella quale insiste la superficie maggiore, sentita la Provincia limitrofa. " .
2.
All'art. 43 il comma 3 è sostituito con il seguente:
"3. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nell'azienda. Qualora i proprietari o i conduttori dei fondi non si siano costituiti in consorzio con atto pubblico, il rinnovo alla scadenza è subordinato all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, ovvero alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che nulla è mutato. Le domande di rinnovo devono essere presentate almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di contratto in forma scritta di conduzione, nel caso in cui il proprietario e il conduttore non siano d'accordo ai fini dell'assenso, si considera prevalente la volontà del proprietario. " .
3. Allart. 43, comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:
4.
All'art. 43, comma 7, la parola
" venatorio "
è sostituita con le parole " di gestione faunistico- venatoria ".
Alla fine del comma 7, è aggiunto il seguente periodo " Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. In caso di avversità atmosferiche, la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni. " .