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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2007 n. 16

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)

Art. 35
Integrazione della L.R. 8/1994
1.
Dopo l'art. 45 è inserito il seguente articolo:
"Art. 45 bis
Fondi chiusi
1. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3. I fondi chiusi devono essere notificati ai competenti uffici provinciali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente articolo provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
2. Per la protezione delle colture agricole e su richiesta del proprietario o conduttore, la Provincia può autorizzare catture di fauna selvatica nel rispetto delle disposizioni dell'art. 27; la Provincia può altresì, in accordo con il proprietario o conduttore, effettuare catture di fauna selvatica. In entrambi i casi la fauna selvatica catturata viene destinata a scopo di ripopolamento. " .

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