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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2007 n. 16

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)

Art. 38
1.
All'art. 50 il comma 2 è sostituito con il seguente:
"2. Le Province, previo parere dell'INFS, adottano il calendario venatorio provinciale, con il quale:
a) autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;
b) autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende agri- turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno;
c) rendono operanti le limitazioni proposte dai Comitati direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;
d) riportano i piani di abbattimento di ungulati cacciabili con metodi selettivi, ripartiti per distretto e per AFV, nel rispetto dell'arco temporale massimo di due mesi di cui all'art. 18 della legge statale anche non consecutivi. " .

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