LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)
Art. 5
Modifica dell'art. 7 della L.R. 8/1994
1.
All'art. 7 il comma 3 è sostituito con il seguente:
"3. I piani faunistico-venatori provinciali sono approvati previo parere della Regione di conformità delle indicazioni contenute negli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3. Il parere va espresso entro e non oltre sessanta giorni. Nelle more dell'espressione del parere il termine di cui al comma 1 è sospeso " .