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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2007 n. 16

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)

Art. 7
Sostituzione dell'art. 9 della L.R. 8/1994
1.
L'art. 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
Programmi faunistico-venatori annuali
1. All'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali si provvede con programmi annuali degli interventi.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province, in conformità con il piano faunistico-venatorio provinciale, approvano e trasmettono alla Regione il programma annuale degli interventi faunistico-venatori per l'esercizio successivo con l'indicazione delle relative previsioni di spesa.
3. La Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, provvede al finanziamento dei programmi provinciali annuali. " .

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