Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/07/2007
2. Testo Originale18/02/2000

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/07/2007

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2007 n. 16

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)

Art. 23
Sostituzione dell'art. 32 della L.R. 8/1994
1.
L'art. 32 è sostituito con il seguente:
"Art. 32
Organi dell'ATC
1. Sono organi dell'ATC:
a) il Presidente;
b) il Comitato direttivo;
c) l'assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC e degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986 Sito esterno, residenti nei Comuni inclusi nell'ATC;
d) il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente del collegio dei revisori dei conti deve essere iscritto all'Albo dei revisori contabili.
2. Il Comitato direttivo dell'ATC è composto:
a) per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio;
b) per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio;
c) per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio;
d) per il 20% dai rappresentanti della Provincia territorialmente interessata.
3. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e della Provincia devono risiedere in un Comune compreso nell'ATC. I rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale devono risiedere nella provincia in cui è compreso l'ATC. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle componenti di cui al comma precedente, gli statuti degli ATC stabiliscono che i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale non siano in possesso del tesserino di cui all'art. 49, fatta salva l'esigenza di completare la composizione del Comitato direttivo.
4. In caso di modifica della perimetrazione dell'ATC, la Provincia nomina entro trenta giorni un Comitato direttivo provvisorio su designazione dei soggetti di cui al comma 2. " .
Sito esterno

Espandi Indice