LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)
Art. 10
Modifica dell'art. 13 della L.R. 8/1994
1.
All'art. 13, il comma 1 è cosi' sostituito:
"1. La Regione determina i criteri per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale, con riferimento prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale di cui all'art. 12, di conservazione delle specie di fauna selvatica e di tutela dei fondi rustici sottoposti a particolare pressione " faunistico-venatoria " causata dalla presenza e dal prelievo venatorio di ungulati, ed avendo riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati. " .