LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)
Art. 17
Integrazione della L.R. 8/1994
1.
Dopo l'art. 22 è inserito il seguente articolo:
"Art. 22 bis
Aree di rispetto all'interno degli ambiti territoriali di caccia
1. Al solo fine di garantire una particolare tutela a popolazioni di fauna selvatica, gli organismi direttivi degli ATC possono istituire mediante i programmi annuali di cui all'art. 33, comma 1, aree di rispetto. In tali aree, tabellate a cura dell'ATC, l'esercizio venatorio può essere vietato ad una o a più specie o stabilito secondo modalità più restrittive rispetto al restante territorio dell'ATC, per una durata sufficiente a con sentire un'efficace tutela e comunque per almeno una stagione venatoria. La superficie di tali aree di ri spetto non può superare complessivamente il dieci per cento della superficie.
2. In tali aree i danni di cui all'art. 17 sono a carico degli ambiti territoriali di caccia, ad esclusione di quelli provocati dalle specie protette.".