LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)
Art. 28
Sostituzione dell'art. 37 della L.R. 8/1994
1.
L'art. 37 è sostituito con il seguente:
"Art. 37
Interscambi di cacciatori
1. Per rendere equilibrata e proporzionata alla dotazione faunistica la pressione venatoria sul territorio regionale e nazionale, la Regione promuove scambi infraregionali ed interregionali, riservandosi annualmente per ogni ATC una quota di cacciatori da iscrivere od ammettere.
2. Il cacciatore ammesso ad ATC di altre Regioni è tenuto a fare apporre sul proprio tesserino la relativa annotazione da parte del proprio Comune di residenza.
3. Il Comitato direttivo dell'ATC, sulla base di modalità da esso stesso determinate e comunicate alla Provincia, può riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare mediante interscambio e senza finalità di lucro un altro cacciatore, anche se residente in altra Regione.
4. La Provincia, sentito l'ATC interessato, su richiesta di associazioni cinofile o venatorie, di un ATC o di altra Provincia, può autorizzare cacciatori che non hanno la possibilità di farlo nell'ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio. " .