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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2007 n. 16

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)

Art. 46
1.
All'art. 61 il comma 1 è sostituito con il seguente:
"1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
a) uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico- venatorio per fini di controllo della fauna selvatica: da L.400.000 (pari ad EURO 206,58) a L.2.400.000 (pari ad EURO 1.239,50);
b) caccia nelle zone di rifugio: da L.900.000 (pari ad EURO 464,81) a L.3.000.000 (pari ad EURO 1.549,37);
c) mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L.1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
d) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: da L.500.000 (pari ad EURO 258,23) a L.3.000.000 (pari ad EURO 1.549,37);
e) immissioni di fauna selvatica secondo periodi e modalità tali da arrecare danni alle colture agricole: da L.50.000 (pari ad EURO 25,82) a L.300.000 (pari ad EURO 154,94);
f) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: da L. 100.000 (pari ad EURO 51,65) a L.600.000 (pari ad EURO 309,87);
g) omessa comunicazione all'autorità della raccolta uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di necessità: da L.50.000 (pari ad EURO 25,82) a L.300.000 (pari ad EURO 154,94);
h) violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza dell'accesso ad ATC di altre Regioni: da L. 50.000 (pari ad EURO 25,82) a L.300.000 (pari ad EURO 154,94);
i) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'ATC: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L.1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
l) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte; compilazione non conforme alle modalità; mancata riconsegna del tesserino utilizzato nell'ultima stagione venatoria entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lettera b): da L.50.000 (pari ad EURO 25,82) a L.300.000 (pari ad EURO 154,94);
m) accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del proprietario o del conduttore: da L. 50.000 (pari ad EURO 25,82) a L.300.000 (pari ad EURO 154,94);
n) detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L. 1.600.000 (pari ad EURO 826,33); detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile: da L. 50.000 (pari ad EURO 25,82) a L.300.000 (pari ad EURO 154,94);
o) false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio: da L.200.000 (pari ad EURO 103,29) a L.1.600.000 (pari ad EURO 826,33);
p) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia o mancata comunicazione alla stessa da parte di imprenditore agricolo: a partire da L. 150.000 (pari ad EURO 77,47) per ciascun capo allevato nonchè sequestro e confisca dei capi stessi;
q) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica: da L.150.000 (pari ad EURO 77,47) a L.900.000 (pari ad EURO 464,81) e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
r) abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Provincia: da L.200.000 (pari ad EURO 103,29) a L.1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
s) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita: da L.400.000 (pari ad EURO 206,58) a L.2.400.000 (pari ad EURO 1.239,50);
t) addestramento di cani in ambiti protetti: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L.1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
u) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare: da L. 100.000 (pari ad EURO 51,65) a L.600.000 (pari ad EURO 309,87);
v) addestramento di cani in periodo non consentito: da L. 50.000 (pari ad EURO 25,82) a L.300.000 (pari ad EURO 154,94);
z) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito; accesso con armi proprie negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari non consentiti per l'esercizio venatorio: da L.200.000 (pari ad EURO 103,29) a L.1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
aa) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: da L.200.000 (pari ad EURO 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad EURO 619,75); in ogni caso si applicano altresì il sequestro e la confisca dei capi abbattuti;
bb) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da L.200.000 (pari ad EURO 103,29) a L.1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
cc) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze del numero dei cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari consentiti: da L.200.000 (pari ad EURO 103,29) a L.1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
dd) lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da L.50.000 (pari ad EURO 25,82) a L.300.000 (pari ad EURO 154,94);
ee) caccia in più di due cacciatori contemporaneamente in appostamento temporaneo: da L.50.000 (pari ad EURO 25,82) a L.300.000 (pari ad EURO 154,94);
ff) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo: da L.100.000 (pari ad EURO 51,65) a L. 600.000 (pari ad EURO 609,87); mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata, compresi i richiami e gli stampi: da L.50.000 (pari ad EURO 25,82) a L. 300.000 (pari ad EURO 154,94);
gg) caccia a meno di centocinquanta metri da altro appostamento temporaneo: da L. 50.000 (pari ad EURO 25,82) a L.300.000 (pari ad EURO 154,94);
hh) caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da L.200.000 (pari ad EURO 103,29) a L.1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
ii) caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri da zone di protezione, aziende faunistico-venatorie, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonchè da ferrovie, strade carrozzabili e piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali ed interpoderali: da L.200.000 (pari ad EURO 103,29) a L.1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
ll) caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri dai valichi indicati dalle Province: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L.1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
mm) andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia e scarico; raccolta della fauna selvatica abbattuta con fucile carico: da L.200.000 (pari ad EURO 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
nn) detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette: da L.400.000 (pari ad EURO 206,58) a L.2.400.000 (pari ad EURO 1.239,50) nonchè sequestro e confisca dei richiami;
oo) mancata comunicazione scritta alla Provincia del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'INFS o al Comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati: da L.100.000 (pari ad EURO 51,65) a L.600.000 (pari ad EURO 309,87);
pp) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da L.50.000 (pari ad EURO 25,82) a L. 300.000 (pari ad EURO 154,94);
qq) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da L.50.000 (pari ad EURO 25,82) a L. 300.000 (pari ad EURO 154,94);
rr) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: da L. 50.000 (pari ad EURO 25,82) a L.300.000 (pari ad EURO 154,94);
ss) posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino: da L.400.000 (pari ad EURO 206,58) a L.2.400.000 (pari ad EURO 1.239,50);
tt) sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame: da L.200.000 (pari ad EURO 103,29) a L.1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
uu) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate: da L.200.000 (pari ad EURO 103,29) a L.1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
vv) caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: da L. 400.000 (pari ad EURO 206,58) a L. 2.400.000 (pari ad EURO 1.239,50);
zz) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti da uccellagione: da L. 500.000 (pari ad EURO 258,23) a L.3.000.000 (pari ad EURO 1.549,37) con sequestro e confisca delle reti;
aaa) vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi competenti: da L.500.000 (pari ad EURO 258,23) a L.3.000.000 (pari ad EURO 1.549,37) con sequestro e confisca delle trappole;
bbb) esercizio in qualsiasi forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lettera e) della legge statale: da L.200.000 (pari ad EURO 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
ccc) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: da L. 50.000 (pari ad EURO 25,82) a L.300.000 (pari ad EURO 154,94);
ddd) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da L.100.000 (pari ad EURO 51,65) a L. 600.000 (pari ad EURO 309,87);
eee) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto non in forma selettiva: da L. 400.000 (pari ad EURO 206,58) a L.2.400.000 (pari ad EURO 1.239,50). Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti;
fff) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto in violazione dei tempi, delle modalità e dei limiti quantitativi di prelievo, nonchè della corrispondenza di sesso rispetto ai capi assegnati: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
ggg) abbattimento di ungulati senza autorizzazione: da L. 600.000 (pari ad EURO 309,87) a L.3.600.000 (pari ad EURO 1.859,24). Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti.
hhh) utilizzo, nella caccia al cinghiale col metodo della girata, di cani non abilitati a norma del vigente Regolamento regionale sulla gestione faunistico- venatoria degli ungulati: da L.50.000 (pari ad EURO 25,82) a L.300.000 (pari a EURO 154,94). " .
2.
All'art. 61, comma 4, le parole
" b), l), o) prima parte, p), aa), cc), ll), tt) e uu) "
sono sostituite con le parole
" b), i), n) prima parte, o), z), bb),ii), ss), tt), eee), fff) e ggg), " .
3.
All'art. 61 il comma 5 è sostituito con il seguente:
"5. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, è previsto il raddoppio delle relative sanzioni.In caso di ulteriori reiterazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4.".

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