LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)
Art. 47
Sostituzione dell'art. 62 della L.R. 8/1994
1.
L'art. 62 è sostituito con il seguente:
"Art. 62
Norme regionali specifiche
1. La Regione emana mediante direttive vincolanti, criteri di attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare per le attività o gli adempimenti seguenti:
a) detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami;
b) istituzione, rinnovo e revoca, nonchè gestione tecnica, delle aziende venatorie;
c) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
d) svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio per la qualifica di guardia giurata;
e) modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni di cui all'art. 18;
f) modalità di istituzione e di gestione delle zone e campi per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia;
g) soccorso, detenzione temporanea e successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonchè altre modalità di cui all'art. 26, comma 6 bis. " .