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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1989, N. 11

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 2003

Art. 10
Alienazione dei beni immobili - Determinazione del prezzo e prelazioni
1. Le alienazioni di beni immobili sono disposte dalla Giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 11.
2. Salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il prezzo di vendita delle unità immobiliari urbane è individuato, di norma, in base ai valori catastali determinati applicando le tariffe d'estimo di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 Sito esterno.
3. Qualora il valore di mercato dell'immobile, sulla base di una preventiva perizia di stima effettuata dalla struttura competente in materia di patrimonio o da incaricati scelti tra persone competenti per materia ed iscritte ai relativi albi professionali, se non pubblici dipendenti, o da organi tecnici di altre amministrazioni, risulti discostarsi sensibilmente dal prezzo come determinato al comma 2, e comunque in misura non inferiore al dieci per cento, il bene immobile viene alienato al prezzo risultante dalla perizia di stima, previa richiesta al competente Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, del parere di congruità da rendere ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nel caso di acquisto di un immobile da parte del conduttore o del concessionario, a questi può essere riconosciuta una indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata o data in concessione. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 1592 del codice civile.
5. Agli immobili urbani e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 Sito esterno, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni dell'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 Sito esterno e successive modificazioni. Sono altresì fatte salve tutte le disposizioni, previste da leggi statali e regionali vigenti, riguardanti diritti di prelazione nell'acquisto di immobili.

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