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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1989, N. 11

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 2003

Art. 11
Alienazioni - Modalità
1. L'alienazione di beni immobili è disposta dalla Giunta regionale previa declaratoria di disponibilità dei beni stessi assunta secondo quanto previsto dall'art. 2. Dell'alienazione di detti beni deve essere data idonea pubblicizzazione.
2. Alla alienazione si provvede mediante procedura di confronto pubblico concorrenziale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta regionale. Qualora tale procedura risultasse infruttuosa, si potrà procedere alla vendita, previa idonea pubblicizzazione, mediante trattativa privata.
3. La Regione può procedere alla alienazione di beni immobili ricorrendo direttamente alla trattativa privata nei seguenti casi:
a) qualora il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di Lire 300 milioni;
b) quando i beni vengano alienati a persone che possono far valere un diritto di prelazione;
c) qualora i beni oggetto del contratto di alienazione siano acquistati da enti pubblici con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.
4. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 3, l'alienazione è preceduta da idonea pubblicizzazione e, qualora vengano presentate più offerte, si procederà alla scelta del contraente mediante gara ufficiosa. La gara ufficiosa è altresì esperita nel caso di cui alla lett. b), qualora vi siano più soggetti aventi diritto a prelazione.

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