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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1989, N. 11

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 2003

Art. 12
Acquisto di beni immobili
1. L'acquisto di beni immobili è disposto dalla Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti approvati con la legge regionale di bilancio, previa acquisizione, ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, del parere di congruità del competente Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze circa il prezzo richiesto da rendersi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.

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