LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1989, N. 11
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 2003
Art. 12
Acquisto di beni immobili
1. L'acquisto di beni immobili è disposto dalla Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti approvati con la legge regionale di bilancio, previa acquisizione, ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , del parere di congruità del competente Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze circa il prezzo richiesto da rendersi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.