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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1989, N. 11

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 2003

Art. 16
Modalità di pagamento del prezzo
1. Nei casi di alienazione di beni immobili a trattativa privata, il pagamento del prezzo può essere autorizzato in forma rateale.
2. Il richiedente deve anticipare in contanti non meno del 30% del prezzo fissato e corrispondere il residuo importo in rate semestrali posticipate in numero non superiore a dieci; sull'importo rateale si applicano gli interessi, calcolati ad un tasso non inferiore a quello corrisposto dagli istituti tesorieri sul conto unico di Tesoreria regionale.
3. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nell'ipotesi di pagamento dilazionato.

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