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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1989, N. 11

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 2003

Art. 2
Assegnazione a categorie e passaggio da una categoria ad altra
1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate all'art. 1 è disposta con provvedimento motivato della Giunta regionale. L'assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell'inventario e per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.
2. Il passaggio dei beni da una categoria ad un'altra è disposto dalla Giunta regionale.
3. Il passaggio dei beni dalla categoria della demanialità a quella della patrimonialità e dalla categoria della patrimonialità indisponibile a quella disponibile è disposto dalla Giunta regionale quando i beni medesimi cessino dalla loro destinazione a finalità pubbliche.

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